L’agevolazione si sostanza nel versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sul valore di perizia della società o terreno, rispetto il 26% sulla plusvalenza realizzata/tassazione separata che il cedente dovrebbe versare all’erario l’anno successivo la cessione ( costo di acquisto – valore di cessione).
La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2023, quindi, si perfeziona soltanto al compimento delle seguenti condizioni:
– predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 15 Novembre 2023 da un professionista abilitato;
– versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro la data del 15 Novembre 2023 (unica soluzione o in tre rate di equivalente importo per interessi al 3% annuo).
Sono ammessi al beneficio della possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, i soggetti che effettuano operazioni potenzialmente rilevanti ai fini della generazione di redditi diversi ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.
Si riporta elencazione dei soggetti ammessi, a condizione che abbiano detenuto le partecipazioni al 01.01.2023:
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR
- persone fisiche che non esercito in regime d’impresa
- gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia
Le partecipazioni ammesse alla rivalutazione sono:
- partecipazioni in società non quotate, come sopra elencate
- titoli azionari partecipativi
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Più specificatamente, la rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR che di seguito riportiamo in estratto:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e’ determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:
– sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
– sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Quali sarebbero i vantaggi? Un possibile notevole risparmio, in considerazione anche della deduzione dei costi di perizia che vengono calcolati nel valore della Società
Note sulla figura del Perito e la sua terzietà:
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 448/2001, al professionista incaricato della perizia giurata sono estese le responsabilità civili, penali e disciplinari proprie del consulente tecnico (ex art. 64, Codice di Procedura Civile – Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443). Come afferma la Cassazione nella sentenza 17 aprile 2018, n. 13636, la ratio legis di tale estensione è quella di “[…] consentire la tassazione agevolata sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, solo in presenza di comprovati presupposti di oggettiva affidabilità ed attendibilità della perizia giurata di stima”. Tanto da ritenere legittima la revoca dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate se la perizia viola tali presupposti, anche senza presentare falsità.
Quanto alle responsabilità penali del perito, in ipotesi di sua colpa grave si possono configurare i reati di falsa perizia (art. 373), peculato (art. 314) e rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366) per la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357) del consulente tecnico, destinatario quindi delle disposizioni riguardanti i reati di corruzione (art. 318), concussione (art. 317) e abuso d’ufficio (art. 323).
Le sue responsabilità civili si manifestano invece nell’obbligo al risarcimento del danno causato alle parti in caso, ad esempio, di “insufficiente preparazione” o “imperizia” nella costruzione del giudizio di valore e della relazione di stima.
Il ruolo assunto dal professionista incaricato della stima è reso ancor più complesso da numerose pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni; questi i loro tratti essenziali:
- la perizia giurata di stima deve essere coerente con il “modello legale improntato a caratteri di oggettività, imparzialità, disinteresse valutativo”
- la perizia giurata di stima “non limita il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria”;
- l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 64 del Codice di Procedura Civile alla perizia di stima “non attribuisce a questa la forza di atto pubblico, ma ha l’unico scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio nominato da giudice”.
…un esempio…
Una persona fisica possiede – non in regime di impresa – una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000. In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata. Tale plusvalenza viene assoggettata in dichiarazione ad imposta sostitutiva del 26%, determinando un carico impositivo di euro 124.800. La rivalutazione della quota attuata prima del 15 novembre 2023, ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 80.000, ossia euro 500.000 x 16%), consente un sensibile risparmio di imposta. Al contrario nel caso che la medesima quota avesse un costo di acquisto di euro 300.000, il carico impositivo in dichiarazione del 26% riguarderebbe la sola differenza di euro 200.000 (500.000 – 200.000) e risulterebbe – pertanto – di entità inferiore (euro 52.000), rispetto all’ipotesi di rivalutazione della quota di partecipazione.
Lo Studio metterà a disposizione le proprie professionalità per l’ottenimento dell’agevolazione di seguito descritta, con necessaria analisi preliminare di convenienza.
Vi preghiamo di volerci contattare se interessati, al fine di ottenere maggiori informazioni. Lo Studio potrà predisporre perizia e tutti gli adempimenti necessari per l’accesso alla norma agevolativa.
Dr. Lorenzo Basili (Rif. lorenzo.basili@farma-service.com)
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