In aggiunta all'ormai attuata e definita azione revocatoria ex. art. 2740 c.c., il legislatore è recentemente intervenuto ad ulteriore tutela del creditore ad opera dell’art. 12 comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, con la modifica dell'art. 2929-bis c.c. disciplina la nuova modalità di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. Con tale normativa si è previsto una sorta di sospensione di efficacia del negozio posto in essere per il periodo di un anno per tutti gli atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o di alienazione, aventi per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito da chi al momento dell’atto risulti avere un debito, esigibile entro un anno dalla trascrizione dell’atto stesso. Si tratta del Fondo Patrimoniale, così come disciplinato negli artt. dal 167 al 171.
La suddetta azione è ovviamente semplificata rispetto a quella relativa alla revocatoria in quando richiede una domanda di pignoramento entro un anno dall’atto di disposizione pregiudizievole per il creditore. Tale norma, quindi ,consente che il pignoramento possa essere iscritto anche su beni rientranti nel fondo patrimoniale anche laddove il creditore vanti un credito nei confronti di uno solo dei coniugi. L’impossibilità pacifica di dare una netta definizione a quelle che sarebbero qualificabili quali “debiti contratti per i bisogni della famiglia” porta a chiedersi se in tale ambito possano rientrare anche gli eventuali debiti fiscali che siano inerenti all’attività professionale o imprenditoriale di uno o di entrambi i coniugi. A riguardo esistono tesi contrastanti e ciò in quanto non esistono parametri certi per definire la connessione diretta tra il debito e i bisogni della famiglia. Il tutto in una sfera che si ricollega ai due elementi a costituzione anche dell'azione revocatoria, ovvero l’ “eventus damni” (esecuzione sul fondo con presupposta costituzione a danno del creditore medesimo) ed il “consilium fraudis” (conferimento dei beni a fondo patrimoniale dolosamente preordinato a discapito del creditore). Nonostante ,con nota n. 15/10423 del 17.12.1983, il Ministero delle Finanze aveva ritenuto legittimo il pignoramento dei beni inseriti nel fondo patrimoniale, per debiti tributari insoluti, essendo, per definizione, questi ultimi, sorti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia, diciamo che in seguito è mancata una certa coerenza utile al fine di avere una pronta soluzione in questo ambito. A riguardo possiamo annoverare delle sentenze che appalesano il tuttora attuale contrasto giurisprudenziale circa tali debiti: -Sentenza n. 2218 dell'8 aprile 2014 (pronunciamento del 22 gennaio 2014 - favorevole al contribuente) - Commiss. Trib. Regionale del Lazio ,Roma: È illegittima l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 sugli immobili conferiti nel fondo patrimoniale per debiti tributari, poiché questi sono istituzionalmente estranei ai bisogni della famiglia. Così come altra sentenza di altra sezione della stessa CT Provinciale viene sottolineata l’estraneità alla famiglia dei debiti tributari facenti capo ad uno solo dei coniugi, attinenti alla propria attività imprenditoriale. - Ordinanza n. 3738 del 24 febbraio 2015 (pronunciamento del 4 febbraio 2015 - sfavorevole al contribuente) –Corte di Cassazione, Sez VI: Un contribuente titolare di un’azienda agricola individuale ed il coniuge hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione effettuata sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e quindi da considerarsi estraneo ai bisogni della famiglia. Anche la C.T.R. accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate effettuava ricorso in Cassazione. La Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia richiamando un’inesatta applicazione dell’articolo 170 c.c. da parte della C.T.R. che ha considerato il debito estraneo ai bisogni della famiglia per il solo fatto che fossero sorti in virtù dell’attività imprenditoriale. - Sentenza n. 21396 del 21 ottobre 2015 (pronunciamento del 10 settembre 2015 - favorevole al contribuente) – Corte di Cassazione, Sez. Tributaria - IVA : In tema di fondo patrimoniale, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per i bisogni della famiglia, a condizione che si dimostri che l'obbligazione è sorta per soddisfare tali bisogni, non essendo sufficiente che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge. Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia. La finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari - incluse le esigenze volte al pieno mantenimento e all'univoco sviluppo della famiglia - ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge, e non per esigenze da natura voluttuaria o caratterizzate da interesse meramente speculativi. - Ordinanza n. 23876 del 23 novembre 2015 (pronunciamento del 09 luglio 2015 favorevole al contribuente con rinvio in Regionale) – Corte di Cassazione, sez. VI: In presenza di un debito fiscale in capo al contribuente, una sentenza della C.T.R. Lombarda riteneva legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, nel caso specifico su un immobile, di proprietà di un contribuente. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione; il ricorso veniva accolto. Secondo la Cassazione, la CTR Lombarda non aveva correttamente vagliato la questione relativa all’estraneità del debito fiscale rispetto ai bisogni della famiglia. - Sentenza n. 22212 del 3 novembre 2016 (pronunciamento del 10 ottobre 2016 sfavorevole al contribuente) - Cassazione, sezione tributaria civile: L’Amministrazione Finanziaria iscriveva ipoteca sul bene immobile di un contribuente nei confronti del quale vantava un credito. Il contribuente presentava reclamo precisando che la misura cautelare era illegittima in quanto nel 2004, data precedente all’insorgenza del debito tributario, era stato costituito un fondo patrimoniale. La CTP rigettava il reclamo e il contribuente si rivolgeva alla CTR che però confermava la precedente sentenza. Il contribuente ricorreva in Cassazione, ma anche questa rigettava definitivamente il ricorso precisando quanto segue: “ (…) Quanto ai debiti tributari, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, (…) peraltro i bisogni della famiglia vanno intesi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari – cass. 4011/2013).” - Sentenza n. 20799 del 14.10.2016 ( pronunciamento del 6 ottobre 2016 sfavorevole al contribuente) - Cassazione, sezione tributaria civile: La CTR pugliese rigettava l'appello proposto da Equitalia avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria su un fondo patrimoniale costituito dallo stesso contribuente insieme alla moglie. Equitalia proponeva ricorso in Cassazione. I giudici precisano che in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, laddove anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando però che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi invece accertare che l'obbligazione sia effettivamente sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari. - Sentenza n. 24206 del 29 novembre 2016 ( pronunciamento del 20 ottobre 2016 sfavorevole al contribuente) - Cassazione, sezione tributaria civile: Nella sentenza in oggetto il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria eseguita, in forza di una cartella di pagamento, sui beni immobili oggetto di fondo patrimoniale. I Giudici in primo e secondo appello avevano statuito la legittimità di detta iscrizione. Il contribuente proponeva ricorso in cassazione. La Suprema Corte rigettava il ricorso. L’esattore può iscrivere ipoteca sui beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo patrimoniale, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia. Si ritiene, pertanto che la costituzione del Fondo Patrimoniale abbisogni di dovute attenzioni e di professionalità che possano garantirne la regolare e tutelata permanenza. Restiamo a completa disposizione presso: info@farma-service.com Valentina Basili
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