La riforma fiscale, soprattutto in relazione a quanto in Oggetto, tende a modificare il previgente regime amministrativo e penale tributario in guisa al principio di ” proporzionalità”. In altre parole, le sanzioni oggi vigenti – da taluni tributaristi definite in alcuni casi ‘abnormi’ – dovranno essere ricondotte a proporzionalità, salvo che si tratti di contribuenti già responsabili di condotte illecite in campo fiscale. Il ricorso al principio di proporzionalità nelle sanzioni è già stato peraltro auspicato da una sentenza della Consulta del 17 marzo dello scorso anno, rimarcando che il sistema sanzionatorio dovrà in futuro evitare punizioni sproporzionate rispetto alla violazione commessa, oppure non commisurate al reddito o situazione economica del contribuente, oppure ancora alla sua capacità contributiva. E non dimentichiamo che il dovere di concorrere alle spese pubbliche, in ragione della propria capacità contributiva, è previsto all’art. 53 della Costituzione.
Il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale ( D.Lgs 111/2023), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario attraverso la revisione di :
- D.Lgs. 471/1997 che rivede le misure amministrative sugli omessi versamenti introducendo la proporzionalità della sanzione senza però modificare le pene per frodi e omesse dichiarazioni;
- D.Lgs, 472/1997 che fissa i principi generali delle sanzioni amministrative introducendo il principio della proporzionalità delle sanzioni;
- D.Lgs. 473/1994 che riscrive le sanzioni in materia di tributi vari come registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, assicurazioni e concessioni eliminando la sanzione minima e massima e introducendo una misura proporzionale.
- D.Lgs. 74/2000 (reati finanziari – sanzioni penali) che riscrive la norma sulle indebite compensazioni e creando un paracadute per chi paga a rate rispetto ai reati di omesso versamento di Iva e ritenute.
In sintesi:
Novità relative al D.Lgs. 471/1997:
- Sanzione massima ridotta: la sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%;
- Sanzione fissa per imposte non dovute: resta invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute (raddoppiabile a 2.000 euro per soggetti con scritture contabili);
- Riduzione sanzione per presentazione di dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%);
- Sanzione fissa: la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione passa da una variabile tra 90% e 180% ad una fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
- Nuova disposizione per ravvedimento operoso: se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50%(si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro. N.B. Il nuovo ravvedimento operoso dimentica uno step. Nella bozza di decreto di riforma manca, infatti, una specifica riduzione della sanzione nel caso in cui la regolarizzazione della violazione tributaria avvenga, in generale, entro due anni dalla commissione. Più precisamente, non si rinviene una previsione per la regolarizzazione effettuata nella fascia temporale compresa tra l’avvenuto decorso del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della commessa violazione e la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, che nella versione attualmente in vigore comporta la riduzione della sanzione ad un settimo del minimo;
- Omesso o parziale versamento nei termini di legge: la sanzione passa dal 30% dell’importo non versato al 25%;
- Utilizzo in compensazione di credito d’imposta non spettante: la sanzione passa dal 30% dell’importo non versato al 25%;
- Utilizzo in compensazione di credito d’imposta inesistente: la sanzione passa dal min. 100% -max200% al 70% della misura dei crediti stessi;
Novità relative al D.Lgs. 472/1997
- Viene introdotto il comma 5-ter all’art. 6 ( cause di non punibilità) che stabilisce la non punibilità per le violazioni commesse a causa di un’incertezza normativa obiettiva, a patto che il contribuente si adegui entro i 60 giorni successivi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, interpelli o consulenze) presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta;
- Viene stabilito che la recidiva di una medesima violazione nei tre anni precedenti comporterà una sanzione maggiorata del 50%;
- Con l’introduzione della lett. b-quinquies all’art. 13 ( Ravvedimento Operoso), viene commisurata ad 1/4 del minimo la sanzione se la regolarizzazione avviene dopo lo schema dell’atto di accertamento (Rif. Ns. articolo precedente).
Novità relative al D.Lgs. 473/1997
In relazione al T.U. sull’imposta di registro:
- Omessa richiesta di registrazione e presentazione denuncia: la sanzione viene ridotta dal min 120%-max 240% al 120% dell’imposta dovuta;
- Omessa richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni: la sanzione viene ridotta dal min.60% (importo minimo € 200,00) – max 240% al 45% dell’imposta dovuta;
- Insufficiente dichiarazione di valore: la sanzione viene ridotta dal min 100%-max 20% al 70% della maggior imposta;
- Occultazione di corrispettivo: la sanzione viene ridotta dal min 120%- max 240% al 120% della differenza tra la maggior imposta e quella riferita al corrispettivo dichiarato.
In relazione al T.U. su imposta sulle successioni e donazioni:
- Omessa presentazione della dichiarazione di successione ( principale, integrativa e/o sostitutiva): la sanzione viene ridotta dal min 120%- max 240% al 120% dell’imposta liquidata/riliquidata dall’ufficio competente;
- Omessa presentazione della dichiarazione di successione ( principale, integrativa e/o sostitutiva) con ritardo non superiore a 30 gg: la sanzione viene ridotta dal min 60%- max 120% al 45% dell’imposta liquidata/riliquidata dall’ufficio competente;
- Presentazione di dichiarazione infedele: la sanzione viene ridotta dal min 100%- max 200% all’80% della differenza di imposta.
Novità relative al D.Lgs. 74/2000
Come per quanto avvenuto nella riforma del D.Lgs 472/1997, così anche per il presente qui menzionato, le violazioni commesse a causa di un’incertezza normativa obiettiva potranno essere sanate a patto che il contribuente si adegui entro i 60 giorni successivi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, interpelli o consulenze) presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta;. Inoltre, le norme di non punibilità si adeguano agli indirizzi della giurisprudenza, “aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi“.
Da ultimo, in correlazione all’ultima questione, si evidenzia la modifica ulteriore relativa all’impossibilità di procedere al sequestro dei beni finalizzato alla confisca (rif. D.Lgs 158/2015) “salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato“ , con in corso di estinzione mediante rateizzazione. Resta immutata la disciplina in caso di evasione fiscale.
____________
Restiamo a completa disposizione per ogni eventuale necessario chiarimento
Commenti recenti