Come evadere le recenti richieste di Compliance dell’Agenzia delle entrate

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 325550 del 19 settembre 2023 è stato disposto l’invio di comunicazioni di Compliance (inviti all’adempimento spontaneo) ai contribuenti in regime forfettario che hanno omesso di indicare gli elementi informativi obbligatori previsti dalla norma (quadro RS). Tali comunicazioni pervengono a mezzo PEC (o posta ordinaria in caso di mancata registrazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata in INIPEC) e sono altresì consultabili nel Cassetto Fiscale, area l’Agenzia Scrive.

Sono destinatari delle comunicazioni di compliance di cui al Provvedimento AdE 19 settembre 2023:

  • i contribuenti in regime forfettario (l. 190/2014 art. 1 commi 54 e seguenti) nell’anno di imposta 2021 e successivi
  • che in sede di modello Redditi 2022 anno di imposta 2021( e successivi) hanno omesso di fornire i cd. “elementi informativi obbligatori” ovvero quelli richiesti ai righi da 375 a 381 del quadro RS in caso di compilazione della sezione II del quadro LM.

PERCHE?

L’obbligo di indicazione dei cd. “dati informativi obbligatori” trova il suo fondamento nell’articolo 1, comma 73, della legge 190/2014:Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

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Regime sanzionatorio

La mancata o incompleta compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi dei contribuenti che operano nel regime forfettario determina una violazione formale ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 con sanzione per importo da 250 a 2.000 euro e, in ogni caso, possono essere oggetto di ravvedimento operoso (1/8 entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione). I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, art. 1, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

👍 NOTA BENE: La proroga degli obblighi informativi del quadro RS per l’anno d’imposta 2021 al 30 novembre 2024 risolve solo parzialmente i problemi dei forfettari: l’adempimento resta e vengono tagliate solo le sanzioni. Queste sono le prime considerazioni alla luce della lettura dell’articolo 6 del decreto legge sulle proroghe fiscali, approvato mercoledì 27 settembre 2023 dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 28/9/23) con il quale il legislatore interviene a monte della problematica legata all’invio da parte dell’Agenzia delle entrate delle lettere di compliance ai forfettari per la presunta mancata compilazione del quadro RS.

Permane quindi l’adempimento entro il 30.11.2024 per l’anno 2021 ed entro il 30.11.2023 per l’anno 2022; in mancanza del quale verranno erogate le sanzioni suindicate.

COSA POSSO FARE?

Il destinatario della comunicazione di compliance deve verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero l’effettiva presenza di dati che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione.

A seconda dell’esito di tale verifica potrà:

  • Ignorare l’avviso laddove effettivamente non vi sia alcun dato da indicare.
  • Richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche tramite intermediario incaricato (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
  • Se la segnalazione è fondata, regolarizzare la propria posizione entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni (esclusivamente per il 2021, ai sensi dell’art. 6 del DL Proroghe n. 132/2023 ).

NOTA BENE: Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi relativi all’anno di imposta 2022, questi sono confermati; pertanto, occorrerà attivarsi da subito per la corretta predisposizione del quadro RS del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, il cui termine di trasmissione scade il 30 novembre 2023. Stesso discorso vale per l’anno di imposta in corso, 2023, e per gli anni a seguire: salvo che non intervenga una modifica nella modulistica Redditi, la necessità di fornire i dati informativi relativi ai forfettari resta confermata. Di fatto, questi contribuenti, teoricamente esonerati dalla tenuta delle scritture, dovranno comunque in qualche modo tracciare le spese, quanto meno quelle la cui indicazione è prevista nel quadro RS.

COSA INDICARE?

Tale obbligo riguarda tutte le forniture esclusivamente riferite alla propria partita iva e non per uso domestico, pertanto si farà riferimento alle fatture che si trovano in area FATTURE E CORRISPETTIVI accedendo alla voce Fatture e Corrispettivi – Home (agenziaentrate.gov.it) tramite le proprie credenziali (SPID o CIE o CNS), successivamente recarsi nella sezione CONSULTAZIONE, per poi rintracciare tutte le FATTURE RICEVUTE digitando i periodi interessati.

Per gli esercenti attività d’impresa

  • al rigo RS375, indicare: numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta
  • al rigo RS376, indicare: ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, non- ché i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi
  • al rigo RS377, indicare: costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda, le royalties
  • al rigo RS378, indicare: ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione

Per gli esercenti attività di lavoro autonomo

  • al rigo RS381, indicare: spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica e carburanti e lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

Per info ed approfondimenti: info@farma-service.com