Quando va compilato il rigo RU150

Una delle novità dei modelli redditi 2023 sia è la previsione del rigo RU150 destinato all’indicazione del titolare effettivo. Si tratta di una richiesta che risponde alle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, finalizzata ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, rispetto ai seguenti crediti di imposta:

  • formazione 4.0, codice credito F7;
  • ricerca, sviluppo & innovazione 2020 – 2022, codice credito L1;
  • investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato, relativo a beni ordinari materiali ed immateriali, codice credito L3;
  • beni materiali 4.0 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016), codice credito 2L;
  • beni immateriali 4.0 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016), codice credito 3L.

In detto modello, inoltre, il titolare effettivo coincide con il contribuente; quindi, il relativo codice fiscale è quello riportato nel frontespizio della dichiarazione; pertanto, non è richiesto nel rigo RU150A ben vedere, in rari casi, il titolare effettivo potrebbe non coincidere con il contribuente.

Come precisato dalle Linee guida del CNDCEC (ed. febbraio 2021) la persona fisica non è il titolare effettivo della farmacia e/o di ogni altra attività imprenditoriale gestita in forma autonoma solo nel caso in cui si tratti “agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest’ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all’estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero”.

Per info ed approfondimenti vi preghiamo di scrivere a: info@farma-service.com