Il D.L. “Collegato” alla Legge di Bilancio 2024, ha prorogato dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Viene disposto il rinvio e la rateazione della seconda rata di acconto sul 2023 relativo ai lavoratori autonomi e ditte individuali, la proroga dei versamenti è disposta al 16.01.2024 per tutti coloro che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi in misura inferiore/pari ad euro 170.000,00; ai medesimi soggetti viene concesso la rateazione mensile fino al 16 maggio 2024
A mezzo dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, (23G00158 – GU Serie Generale n.244 del 18-10-2023)), viene disposta la proroga dei versamenti originariamente in scadenza al 30.11.2023, oltre la possibilità di frazionare l’importo in un numero massimo di 5 rate con scadenza al 16 del mese (dal 16.01.2024 al 16.05.2024).
Di fatto, l’art. 4 (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) viene così rubricato: “1. Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2.540,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 23.”
Con la circolare n. 31, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi”).
Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, afferma, inoltre, il documento di prassi, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir.
Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.
A corredo di quanto specificato nella norma, nella circolare vengono anche esposte le ulteriori condizioni di accesso o meno all’agevolazione qui riportata:
Pertanto, si rilevano le seguenti inclusioni e condizioni:
- sono ammessi solo lavoratori autonomi e ditte individuali con fatturato/compensi pari o inferiori ad euro 170.000,00;
- i soggetti di cui sopra hanno la possibilità di versare la rata originariamente in scadenza al 30 novembre, il giorno 16 gennaio;
- Sarà possibile richiedere la rateizzazione del secondo acconto in un massimo di 5 rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con l’applicazione di un tasso di interesse del 4% annuo sulle rate successive alla prima;
- titolare impresa familiare con espresso riferimento all’ammontare complessivo di tutte le attività esercitate con medesima p.iva
- persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), con espresso riferimento all’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023).
Come precisato dalla norma medesima, vi sono IMPORTANTI ESCLUSIONI:
- dal punto di vista soggettivo:
- Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022.
- Persone fisiche “non titolari” di partita IVA.
- Soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali.
- Collaboratori impresa familiare
- dal punto di vista oggettivo:
- i “contributi previdenziali e assistenziali“, tra cui i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti;
- i premi assicurativi INAIL
N.B.: attualmente vengono incluse Irpef ed imposta sostitutiva dei forfettari e degli ex minimi, NON SONO PREVISTE ESPRESSAMENTE l’esclusione di cedolare secca sugli immobili, l’Ivie, l’Ivafe e l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.
Per info ed approfondimenti restiamo a completa disposizione presso i nostri recapiti di contatto
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