Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Estratto della Circola re INPS n. 27 del 31.01.2024

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Come precisato nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre, l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

Nello specifico, l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo ( cessa alla data del compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo).

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (cessa alla data del compimento del decimo anno del figlio più piccolo).

L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si ribadisce, da ultimo, che l’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto, espongono a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib>i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti due figli;

– l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;

– nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”

-nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;

 – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

Se validato il valore “ELA3”

– con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”;

– con il codice “L592”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 – tre o più figli”.

Se validato il valore “ELA2”

– con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;

– con il codice “L594”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della presente circolare (marzo, aprile, maggio 2024).

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore

•       “M054”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;

•       “M055”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; 

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti