Dal 1° febbraio al 30 aprile 2024 dovrà essere presentata la dichiarazione IVA/2024, relativa all’anno d’imposta 2023.

Novità modello IVA 2024
Quadro VAè stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Quadro VBIl quadro è stato soppresso.
Quadro VENella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Quadro VFNella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%; nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020; nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Quadro VLnella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata;
Quadro VOnella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario;
Quadro VSnella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Quadro CSprevisto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21/2022 di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è stato soppresso.

…ancora sul visto di conformità

Vi è l’obbligo di far apporre da un professionista abilitato il visto di conformità se il credito che si vuole utilizzare in compensazione (orizzontale) è superiore a 5.000 euro ed il suo utilizzo potrà avvenire solo successivamente al 10mo giorno successivo alla presentazione della Dcihairazione, mentre per importi non superiori a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale (ovvero per il pagamento di altre imposte, premi e contributi) già a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tipologia compensazioneLimitiCompensazione
VerticaleCompensazione con debiti della stessa natura (es: IVA a credito per il mese di gennaio utilizzato per compensare l’IVA emergente dalla liquidazione IVA del mese di febbraio);    Nessuno  dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce
orizzontalecompensazione tra tributi diversi5.000 € Limite annuo 2 milioni di €dal 10° giorno a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità

Ai fini del rilascio del visto di conformità al Modello IVA, occorre eseguire una serie di controlli che interessano in primo luogo la regolare tenuta della contabilità. Inoltre, occorre controllare:

  • La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione;
  • La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Documentazione da fornire per il visto

  • copia di una visura camerale recente;
  • modello dichiarazione IVA anno precedente e ricevuta di invio telematico;
  • copia dei registri IVA vendite dell’anno, stampati in definitivo;
  • copia dei registri IVA acquisti dell’anno, stampati in definitivo;
  • copia del registro corrispettivi dell’anno, se in uso, stampato in definitivo;
  • copia del registro riepilogativo dei sezionali, se in uso, stampato in definitivo;
  • copia delle liquidazioni IVA periodiche dell’anno;
  • copia comunicazione LIPE dell’anno;
  • copia del riepilogo annuale registri IVA;
  • copia dei Mod. F24 di versamento IVA e di compensazione del credito IVA anno precedente con relative ricevute/attestazioni Entratel di avvenuto pagamento/utilizzo o in alternativa stampa dei versamenti e compensazioni da cassetto fiscale;
  • copia delle comunicazioni all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni di intento riferite all’anno con relative ricevute di invio telematico.

Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all’anno d’imposta precedente, seguendo le regole e i limiti riepilogati nella tabella seguente:

Quindi, il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023, .

Codice tributo6099
Anno riferimento2023

Per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta superiori a 5.000 euro sussiste l’obbligo di far apporre alla dichiarazione da cui il credito emerge il visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

N.B. Con riferimento ai crediti IVA trimestrali, l’apposizione del visto sarà necessaria una volta superata la soglia di 5.000 euro, tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti, indipendentemente dall’effettivo utilizzo o meno in delega F24..

È previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, per i soggetti ISA che abbiano ottenuto un punteggio pari a:

almeno 8Nel periodo d’imposta 2022
almeno 8,5come media 2021/2022

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento