Entro il 29 febbraio 2024, i datori di lavoro interessati dovranno provvedere all’invio del Mod. OT23 e alla denuncia salari INAIL riferito all’autoliquidazione 2023/2024. Tale modello è utile per applicare la riduzione del tasso medio di prevenzione.

Il modulo, si ricorda, riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Tale disposizione, come noto, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

Come?

Per accedere alla riduzione, l’azienda è tenuta a presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito dell’Inail, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. 

Applicazione della riduzione  Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. 

Dopo il primo biennio di attività della PAT, invece, la riduzione è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo e, più precisamente, nella misura del: 

28%, sino a 10 lavoratori/anno
18% da 10,1 a 50 lavoratori/anno;
10% da 50,01 a 200 lavoratori/anno;
5% oltre 200 lavoratori/anno.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

Restiamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti