Il 06.02 c.a. è stata pubblicata la Circolare N.2/E/2024 con i chiarimenti riguardanti la riforma fiscale in vigore al 31.12.2023 ( D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216 – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. (23G00228) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023) che riguardano:
- la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, della rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito;
- la modifica delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta
- trattamento integrativo
- adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali IRPEF
- l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)
Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
In particolare, la disposizione prevede che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle
aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro
Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Viene innalzata, altresì, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Di fatto, viene ampliata fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
Per quanto riguarda la complessità dei contribuenti, l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il
quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro»
Trattamento integrativo
Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto prevede che il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, disposta dal comma 1 dell’articolo 1 del Decreto. La norma precisa, infine, che, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15 aprile 2024, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
Per quanto concerne, invece, l’addizionale comunale all’IRPEF, il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto, in linea con quanto stabilito per l’addizionale regionale, prevede che, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, per l’anno 2024, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF. Il comma 4, infine, introduce una norma che trova applicazione nel caso in cui la delibera di cui al comma 3 non venga adottata entro il 15 aprile 2024 o non venga trasmessa entro il termine di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che, per l’anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per l’anno 2023.
Abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE)
L’articolo 5 del Decreto dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011. Sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Restiamo a completa disposizione per ogni chiarimento
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