L’agevolazione è stata prorogata con la Legge Finanziaria per il 2024 e si sostanza nel versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sul valore di perizia dell’intera società di qualsiasi settore economico o terreno edificabile, rispetto l’imposta sostitutiva del 26%1 sulla plusvalenza realizzata che il cedente dovrebbe versare all’erario l’anno successivo la cessione solo sulla quota di partecipazione ( costo di acquisto – valore di cessione).

La rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute alla data del 1° Gennaio 2024, quindi, si perfeziona soltanto al compimento delle seguenti condizioni:

  • predisposizione di una perizia di stima aziendale o sul terreno, redatta giurata entro la data del 30 Giugno 2024 da un professionista abilitato. La perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale; il valore della partecipazione con riferimento al mese di dicembre 2023 va individuato con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.
  • versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro la data del 30 Giugno 2024 (unica soluzione o in tre rate di equivalente importo per interessi al 3% annuo) sul valore peritale.

Sono ammessi al beneficio della possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, i soggetti che effettuano operazioni potenzialmente rilevanti ai fini della generazione di redditi diversi ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.

Si riporta elencazione dei soggetti ammessi, a condizione che abbiano detenuto le partecipazioni al 01.01.2024:

  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR
  • persone fisiche che non esercito in regime d’impresa
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia

Più specificatamente, la rivalutazione assume rilevanza in ragione dei beni la cui cessione comporterebbe il realizzo di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR che di seguito riportiamo in estratto:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. N.B: In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d)2, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria inferiore (non qualificata) o superiore (qualificata) al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e’ determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Sono assimilate alle plusvalenze suddette quelle realizzate mediante:

  • cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
  • cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. N.B. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto;
  • cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

  • cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia NON superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  • cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia NON superiore al 25 per cento dell’ ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:

  • sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
  • sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

*Note sulla figura del Perito e la sua terzietà:

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 448/2001, al professionista incaricato della perizia giurata sono estese le responsabilità civili, penali e disciplinari proprie del consulente tecnico (ex art. 64, Codice di Procedura Civile – Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443). Come afferma la Cassazione nella sentenza 17 aprile 2018, n. 13636, la ratio legis di tale estensione è quella di “[…] consentire la tassazione agevolata sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, solo in presenza di comprovati presupposti di oggettiva affidabilità ed attendibilità della perizia giurata di stima”. Tanto da ritenere legittima la revoca dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate se la perizia viola tali presupposti, anche senza presentare falsità.

Quanto alle responsabilità penali del perito, in ipotesi di sua colpa grave si possono configurare i reati di falsa perizia (art. 373), peculato (art. 314) e rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366) per la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357) del consulente tecnico, destinatario quindi delle disposizioni riguardanti i reati di corruzione (art. 318), concussione (art. 317) e abuso d’ufficio (art. 323).

Le sue responsabilità civili si manifestano invece nell’obbligo al risarcimento del danno causato alle parti in caso, ad esempio, di “insufficiente preparazione” o “imperizia” nella costruzione del giudizio di valore e della relazione di stima.

Il ruolo assunto dal professionista incaricato della stima è reso ancor più complesso da numerose pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni; questi i loro tratti essenziali:

  • la perizia giurata di stima deve essere coerente con il “modello legale improntato a caratteri di oggettività, imparzialità, disinteresse valutativo
  • la perizia giurata di stima “non limita il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria”;
  • l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 64 del Codice di Procedura Civile alla perizia di stima “non attribuisce a questa la forza di atto pubblico, ma ha l’unico scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla responsabilità penale del consulente tecnico d’ufficio nominato da giudice“.

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Quali sarebbero i vantaggi?

  • Un possibile notevole risparmio, in considerazione anche della deduzione dei costi di perizia che vengono calcolati nel valore della Società;
  • la perizia è opponibile a terzi anche in caso di realizzo di minusvalenza che potrà essere utilizzata in compensazione per una futura rivalutazione oltre che essere un documento fondamentale al riconoscimento della effettiva valutazione econometrica;
  • analogamente a quanto previsto per le partecipazioni qualificate, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi. Questo a patto che ne sia data evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
  • statuizione del valore aziendale, strumentale alle opportune valutazioni dell’imprenditore/titolare, con il conseguente accantonamento della quota tassata. Nel caso di vendita futura ad un maggior valore non rivalutato, andrà versato il 26% sul medesimo.

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Lo Studio metterà a disposizione le proprie professionalità per:

  • analisi preliminare di convenienza
  • redazione e giuramento della perizia i stima
  • assistenza completa sulla procedura e suo perfezionamento tramite il versamento dell’imposta sostitutiva

Vi preghiamo di volerci contattare se interessati, al fine di ottenere maggiori informazioni.

Dr. Lorenzo Basili (Rif. lorenzo.basili@farma-service.com)

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  1. A partire dal 01.01.2019 l’art. 68, comma 3 TUIR prevede la tassazione al realizzo di plusvalenza sull’intero ammontare con imposta sostitutiva del 26% della partecipazione qualificata. Con medesima decorrenza, il comma 5 stabilisce la medesima tassazione anche per le partecipazioni non qualificate ↩︎
  2. Le società residenti negli Stati o territori “white list” hanno applicazione della tassazione ordinaria con imposta sostitutiva al 26% mentre le quelle residenti in Stati o territori “black list” hanno applicazione aliquota del 100% con esclusione dalla presente opzione di rivalutazione. ↩︎