A mezzo dei comma 94-98 dell’art 1 della Legge di Bilancio 2024 ( Legge 213/2023 del 30.12.2023) si introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) al fine di prevenire condotte illecite.
1) L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, tramite modifica dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, viene estesa alla compensazione che ha come oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.
Si ricorda che il testo normativo previgente prevedeva tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione;
- del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA,
- ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP,
- ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Nel specifico, con decorrenza 01.01.2024, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e INAIL, può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge; in pratica, in modo analogo alla compensazione dei crediti erariali.
- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
2) È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per l’estinzione dell’obbligazione tributaria per quei contribuenti “a rischio” per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva.
3) a decorrere dal 1° Luglio 2024 e tramite modifica dell’art. 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Il blocco, in particolare, coinvolge tutte le tipologie di crediti (non solo erariali), non ammette eccezioni (salvo in caso di formale sospensione) e si applica fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
N.B: si rammenta che la compensazione oltre limite comporta la sanzione in via ordinaria del 30%, già disposta dall’art. 13 comma del D.Lgs. 471/1997
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
Commenti recenti