La Circolare 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro sistematico e aggiornato sulle procedure di sovraindebitamento e esdebitazione previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il documento chiarisce il ruolo dell’OCC, le regole per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il funzionamento del concordato minore, la gestione della liquidazione controllata e le condizioni per ottenere l’esdebitazione, compresa quella del debitore incapiente.
Particolare attenzione è dedicata ai carichi tributari e contributivi, al voto dell’Amministrazione finanziaria, alla valutazione della convenienza dei piani e al principio del trattamento non deteriore, decisivo per l’omologazione anche in caso di dissenso del Fisco (cram‑down fiscale). La circolare conferma che l’OCC può accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria e che la posizione erariale deve essere valutata non solo in termini di percentuale di soddisfacimento, ma anche considerando la fattibilità, la tempistica dei pagamenti e la sostenibilità del piano.
Il documento chiarisce inoltre il ruolo del piano attestato del professionista/advisor, utile per certificare la veridicità dei dati, attestare la fattibilità del piano e supportare il tribunale nella valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione. L’esdebitazione finale può riguardare anche IVA, IRPEF e contributi, mentre restano escluse le sanzioni autonome.
1. Struttura della Circolare 9/E
La circolare approfondisce:
- Disposizioni generali (artt. 65–66)
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73)
- Concordato minore (artt. 74–83)
- Liquidazione controllata (artt. 268–277)
- Esdebitazione (artt. 278–283)
2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La circolare chiarisce che l’OCC deve:
- ricostruire la posizione debitoria tramite Anagrafe tributaria, centrali rischi e archivi dell’Agenzia
- verificare la meritevolezza
- predisporre la relazione particolareggiata per il tribunale
3. Concordato minore: ruolo del Fisco e votazioni
Il concordato minore è la procedura più rilevante per il trattamento dei debiti fiscali.
📦 BOX — Cram‑down fiscale nella Circolare 9/E/2026
La Circolare 9/E chiarisce che il tribunale può omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate, purché:
- il trattamento del credito tributario non sia deteriore rispetto alla liquidazione
- la proposta sia oggettivamente più conveniente
Punti chiave:
- Non si applica la transazione fiscale dell’art. 88 CCII
- Il dissenso del Fisco non è vincolante se la proposta rispetta il principio di non deteriore
- Il credito IVA, IRPEF e contributivo può essere ristrutturato, parzialmente soddisfatto o degradato al chirografo
Effetti dell’omologazione:
- il piano diventa vincolante per l’Agenzia
- i debiti residui possono essere esdebitati al termine della procedura
4. Il piano attestato del professionista/advisor nella Circolare 9/E/2026
La Circolare 9/E dedica un passaggio specifico alla nomina facoltativa dell’attestatore e al ruolo del professionista che redige il piano attestato, chiarendo che tale figura può essere coinvolta sia nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia nel concordato minore, quando la complessità della situazione economico‑finanziaria richiede una valutazione indipendente.
Finalità del piano attestato
Il piano attestato serve a:
- certificare la veridicità dei dati economici, patrimoniali e fiscali
- attestare la fattibilità del piano
- garantire che il trattamento dei creditori — in particolare Fisco e INPS — sia non deteriore
- supportare il tribunale e l’OCC nella valutazione della proposta
Chi può redigerlo
La circolare conferma che può essere nominato un professionista indipendente, tipicamente:
- commercialista
- revisore legale
- esperto contabile
- advisor finanziario con requisiti di indipendenza
La nomina è facoltativa, ma raccomandata quando:
- vi sono rilevanti carichi tributari
- il piano prevede dilazioni lunghe
- sono presenti crediti privilegiati (IVA, contributi)
- l’Agenzia ha contestato la convenienza del piano
Contenuti minimi del piano attestato
La Circolare 9/E ribadisce i contenuti tecnici richiesti dal CCII:
- ricostruzione analitica dei debiti (IVA, IRPEF, contributi)
- verifica della meritevolezza
- analisi della sostenibilità dei flussi
- confronto tra scenario liquidatorio e scenario proposto
- attestazione della convenienza per il Fisco
- coerenza con i dati fiscali acquisiti dall’OCC
Ruolo del piano attestato nel cram‑down fiscale
La circolare chiarisce che il piano attestato è decisivo per consentire al tribunale di:
- valutare la convenienza oggettiva della proposta
- verificare il trattamento non deteriore
- superare il dissenso dell’Agenzia delle Entrate
👉 Senza un piano attestato solido, il cram‑down fiscale è molto più difficile da ottenere.
5. Liquidazione controllata
La circolare chiarisce che:
- è la procedura liquidatoria dei soggetti non fallibili
- l’OCC assume il ruolo di liquidatore
- vengono disciplinati i rapporti con l’Agenzia e l’agente della riscossione
6. Esdebitazione (artt. 278–283): contenuto tecnico
La circolare conferma che l’esdebitazione:
- libera il debitore meritevole dai debiti non soddisfatti
- si applica anche ai carichi tributari e contributivi
- esclude le sanzioni autonome
- richiede una rigorosa verifica della meritevolezza
📦 BOX — Trattamento dei crediti IVA, IRPEF e contributivi
IVA
- credito privilegiato
- può essere ristrutturato, parzialmente soddisfatto o degradato
- cram‑down applicabile
IRPEF
- credito erariale ordinario
- ricostruzione tramite Anagrafe tributaria
- esdebitazione del residuo
- sanzioni autonome escluse
Contributi INPS/INAIL
- privilegiati come l’IVA
- cram‑down contributivo applicabile
- esdebitazione del residuo
- sanzioni autonome escluse
7. Implicazioni operative per professionisti
- ricostruzione puntuale dei debiti fiscali
- verifica della meritevolezza
- scelta della procedura più idonea
- interlocuzione con OCC e Agenzia
- monitoraggio degli effetti dell’esdebitazione
Se stai valutando una procedura di sovraindebitamento, un concordato minore o desideri comprendere se puoi accedere all’esdebitazione dei debiti fiscali e contributivi, è fondamentale essere affiancati da un team con competenze integrate.
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- Avvocati specializzati nelle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- Dottori commercialisti e revisori legali con esperienza nella ricostruzione dei carichi tributari, nella predisposizione dei piani di ristrutturazione e nella attestazione indipendente del piano
- Advisor finanziari per la valutazione della sostenibilità dei flussi e della convenienza del piano per i creditori
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- analisi completa della tua posizione debitoria
- valutazione della meritevolezza e delle procedure attivabili
- predisposizione del piano attestato conforme ai requisiti della Circolare 9/E/2026
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- accompagnamento fino all’esdebitazione finale
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