Il valore normale cui applicare l’imposta sostitutiva va così determinato:

— per le quote e partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2025 mediante apposita perizia giurata di stima da formalizzare entro il 30 novembre 2025 (il valore periziato va riferito all’intero patrimoniale sociale)

— per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2025, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024. Per tali titoli, quote, diritti il valore sul quale applicare l’imposta sostitutiva non va, pertanto, determinato con perizia (come previsto per le partecipazioni non negoziate) ma lo stesso è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024 (ossia nell’ultimo mese antecedente la data di riferimento del valore di tali titoli, quote e diritti, individuato nel 1° gennaio 2025).

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 30 novembre 2025, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, ferma restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Rimane ferma la possibilità (introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione.

Si rammenta che la possibilità di compensazione è stata disposta dall’articolo 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106, articolo che fa espresso riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori di acquisto di cui all’art. 5 legge 28.12.2001 n. 448 norma quest’ultima modificata (e resa “a regime”) dal succitato art. 1, comma 30, lett. b), legge 30/12/2024, n. 207.

I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata; l’importo del rimborso non può, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (in questo senso anche la suddetta Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio di ciascun anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia debba essere necessariamente predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 30 novembre di ciascun anno e quindi anche successivamente all’atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino a un massimo di euro 2.065,00). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11e Circolare Agenzia delle Entrata n. 1/E del 22 gennaio 2021).

La possibilità di rideterminazione del valore di acquisto non trova applicazione ai fini della determinazione, ai sensi dell’art. 68, comma 2-bis del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciabili privi di stabile organizzazione nel territorio dello stato.

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (sia negoziate che non negoziate) mediante pagamento dell’imposta sostitutiva:

  • persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa);
  • società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
  • enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

La devoluzione mortis causa e la donazione di partecipazioni rivalutate

Cosa succede se il contribuente dopo aver avviato il procedimento di rivalutazione con il pagamento della prima rata, decida poi di rinunciarvi non pagando, conseguentemente, le successive due rate? Ha diritto al rimborso della prima rata pagata?

Se cedo l’Azienda ad un presso inferiore rispetto quello riportato in perizia?