Il Decreto Interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha istituito il registro dei titolari effettivi e che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini. Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 è stato pubblicato il Decreto MIMIT 29 settembre 2023 riguardante l’attestazione dell’operatività.

PERCHE’?

In Italia, con la Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, Serie Generale n. 121, è stato emanato il Decreto Interministeriale del 11 marzo 2022, n. 55 concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust” e che ha sostanzialmente istituito il registro dei titolari effettivi. I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; la comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica.

Regime sanzionatorio

Il mancato assolvimento della comunicazione entro i termini indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’ art. 2630 c.c. rubricato “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi” ed in forza del quale viene stabilito che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo

CHI?

Per quanto riguarda i SOGGETTI OBBLIGATI, ricordiamo che le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

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  • le imprese con personalità giuridica quali: S.p.A., S.A.p.A., S.R.L., Società Cooperative, Società Consortili per Azioni e a S.r.l.;
  • le persone giuridiche private quali: associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione negli appositi registri;
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

Per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica:
il comma 2 dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 (decreto rubricato Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 268)

introduce il primo criterio, ovvero quello dell’ assetto proprietario e che si suddivide:

  • proprietà indiretta, attraverso la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al
    25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società
    fiduciarie o per interposta persona;
  • proprietà diretta, attraverso la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
    del cliente, detenuta da una persona fisica

COME?

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente. La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica. Non è prevista la possibilità di delegare
l’adempimento ad un professionista. I soggetti deputati all’assolvimento di tale onere sono:

  • gli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica
  • i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private;
  • il fiduciario per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini

In merito alle MODALITÀ DI INOLTRO, il Decreto MIMIT del 12.04.2023 3 ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche del nuovo modulo TE; come riportato altresì nelle FAQ del Registro delle Imprese: “Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.”

Per sopperire a tale adempimento il titolare deve:

  • acquistare una firma digitale presso ( provider da noi suggerito, siamo a suggerire fin da ora l’acquisto della firma in modalità REMOTO).
  • registrarsi presso TELEMACO consultazione ed invio pratiche
  • avere un indirizzo PEC di riferimento
  • nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

NOI POTREMO ASSSITERVI PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI.

QUANDO?

L’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio diventa pertanto l’organo deputato alla tenuta del Registro dei titolari effettivi; ad esso andranno indirizzate le comunicazioni di dati e informazioni, utilizzando la Comunicazione Unica e firmando il tutto esclusivamente in forma digitale nel canale di trasmissione dal 10.10.2023 al 11.12.2023. Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione; entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione della variazione, i soggetti obbligati devono comunicare ogni anno la conferma dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi. Le imprese dotate di personalità giuridica possono confermare i dati contestualmente al deposito del bilancio.

Restiamo a completa disposizione per ogni richiesta di supporto: info@farma-service.com