Ulteriori quote e proroga click day per gli ingressi dei lavoratori stranieri. Tutte le istruzioni, modelli e categorie lavoratori da ultimo aggiornato a mezzo nota ministeriale del 29.01.2024

Il Decreto Flussi 2023-2025 prevedeva tre click day per il mese di febbraio: dal 5, 7 e 12 febbraio 2024, con DPCM 19 gennaio 2024 è stato modificato il calendario per le diverse tipologie di lavoratori:

  • il 18 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • il 21 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria);
  • il 25 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

E’ IMPORTANTE che prima di accedere alla procedura “FLUSSI” e l’invio della relativa domanda per il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro abbia verificato l’effettiva indisponibilità ( LINK) in relazione al posto per cui si intende far arrivare personale dall’estero. Il datore di lavoro deve allegare all’istanza di nulla osta una autocertificazione in cui dichiara di aver svolto tale procedura.

Nel dettaglio…

Per presentare la domanda afferente il DECRETO FLUSSI 2023/2024/2025, sarà necessario avere a disposizione:

  • Marca da bollo da 16 Euro
  • Passaporto
  • Indirizzo del lavoratore in Italia.
  • Idoneità alloggiativa ( copia domanda depositata)
  • Carta di identità del datore di lavoro
  • Dati identificativi del datore di lavoro
  • Tipo di contratto di lavoro da stipulare
  • Numero degli attuali dipendenti della ditta
  • Visura camerale della ditta
  • Modello Unico della ditta datore 2021/2022/2023
  • Bilancio contabile 2020/2021/2022
  • DURC
  • Indicazione del Consolato del paese di origine
  • verifica disponibilità presso il CIP ( Centro per l’Impiego)
  • fornire la disponibilità alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o parziale e non inferiore a 20 ore settimanali che rispetti quanto previsto dal CCNL dei lavoratori domestici; la retribuzione mensile non può essere inferiore all’importo dell’assegno sociale;

CLICK DAY DEL 18.03 dalle ore 9.00 (ex termine del 05.02)

Le domande potranno essere inviate per i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e nei seguenti settori:

a) autotrasporto merci per conto terzi;

b) edilizia;

c) turismo e alberghi;

d) meccanica;

e) telecomunicazioni;

f) alimentare;

g) cantieri navali;

h) trasporto passeggeri con autobus;

i) pesca;

j) acconciatori;

k) elettricisti e idraulici

CLICK DAY DEL 21.03 dalle ore 9.00 ( ex termine del 07.02)

Le domande potranno essere inviate per lavoro subordinato non stagionale che riguardino i medesimi settori di cui al punto precedente con aggiunta del settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria per:

  • Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
  • Apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
  • Soggetti in possesso di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
  • Soggetti in possesso di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea

CLICK DAY DEL 25.03 dalle ore 9.00 ( ex termine del 12.02)

Potranno essere presentate le domande di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei SOLI settori dell’agricoltura e turistico alberghiero delle seguenti categorie di lavoratori:

  • Cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • Lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;
  • Apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
  • Lavoratori stagionali che abbiano già lavorato in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti;
  • Lavoratori del settore agricolo o turistico le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative

Quali sono i modelli da presentare?

C-Stag  Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
B2020  Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
A-bis  Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
B  Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
VB Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
LS Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
LS1 Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
LS2 Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.

NOTE IMPORTANTI SU LREQUISITO REDDITUALE

Con Circolare del Ministero dell’interno vengono rammentati i requisiti reddituali in capo al datore di lavoro così distinti:

  • settore dell’assistenza familiare e settore dell’assistenza socio-sanitaria (modello A-bis): così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità)”. N.B. Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.
  • per tutti gli altri settori : nel caso in cui il datore di lavoro sia persona fisica/Impresa Individuale il REDDITO IMPONIBILE non può essere inferiore ad €30.000,00; nel caso in cui il datore di lavoro sia persona giuridica (enti o società) il FATTURATO, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.

….come avviene la verifica dei requisiti reddituali ?

Secondo le circolari su menzionate, la verifica dei requisiti reddituali ed economici di cui al punto precedente deve avvenire a mezzo asseverazione di cui all’art. 44 del D.L 73/2022. In particolare, con l’introduzione dell’art. 24 bis al T.U. Immigrazione, si prevede che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998 è demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Il comma 2 della disposizione citata stabilisce i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa).

In ordine alla valutazione della capacità economica dell’impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 D.M. 27.05.2020, deve confermarsi l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui.

La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.

La verifica di congruità deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Il nostro Studio ha al suo interno tutte le professionali abili alla presentazione della della domanda e all’asseverazione utile al momento della convocazione per il rilascio del NULLA OSTA, pertanto vi invitiamo nel contattarci al fine di poter valutare la fattibilità e preventivo di costi per la prestazione