A seguito del rinnovo del CCNL FARMACIE PRIVATE del 07 settembre 2021 e del verbale di accordo del 20 luglio 2023, partire da Gennaio 2024 le farmacie private dovranno seguire nuove istruzioni per il versamento della quota di adesione a Ebifarm (Ente bilaterale nazionale farmacie private –https://www.ebifarm.it/ ) con specifiche modalità di pagamento.
Gli obblighi contributivi sono previsti in particolare dall’art. 97 del CCNL ri riferimento, secondo cui “la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio 2023 nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore”.
In particolare, con l’Accordo 20 luglio 2023, è stato stabilito, ferma la decorrenza del 1° luglio 2023, quanto segue:
1) il versamento della quota di servizio a EBIFARM è effettuato a cadenza semestrale posticipata, entro il 16 gennaio per il 2° semestre dell’anno precedente ed entro il 16 luglio per il 1° semestre dell’anno in corso;
2) il primo versamento, relativo al semestre 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2024;
3) in via transitoria, in attesa del perfezionamento del pagamento tramite F24 della quota di servizio, ferma restando la decorrenza del 1° luglio 2023, la stessa quota è rideterminata nella misura globale di due euro per quattordici mensilità, di cui un euro a carico del datore di lavoro e un euro a carico del lavoratore. È utile ricordare che il contributo Ebifarm è in vigore dal 1 luglio 2023 ed è fissato in misura dello 0,10% della paga base e contingenza, suddiviso in quattordici mensilità. Il contributo è ripartito equamente tra farmacia e lavoratore, con un valore convenzionale transitorio di 2 euro, in attesa dell’attivazione del sistema F24 e modalità di riscossione INPS che porterà poi alla quantificazione – e alla possibilità di versamento – della quota percentuale commisurata agli importi di paga base e contingenza. Il versamento cumulativo è previsto per il 16 gennaio 2024. Ebifarm ha segnalato l’abolizione del contributo volontario a carico del lavoratore previsto dal precedente Ccnl, sostituito dal nuovo schema contributivo.
Nell’accordo è previsto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo, quindi “con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale”.
Secondo le informazioni inoltrate da Federfarma, vengono ricordate anche le modalità di calcolo e di pagamento dei contributi dovuti a seconda del periodo di competenza del versamento e precisa che il versamento dovrà essere effettuato, in attesa di poter utilizzare l’F24, tramite bonifico bancario.
In una circolare 21/2024, la Federfarma Roma, ha ricordato che l’Ente bilaterale “rappresenta uno strumento fondamentale di confronto per individuare iniziative volte a migliorare le relazioni sindacali e a fornire supporto ai lavoratori. Oltre ad acquisire elementi di conoscenza attraverso studi e ricerche sul settore delle farmacie private evidenziando eventuali criticità, l’EBIFARM promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di conciliazione vita-lavoro e di welfare monitorando gli effetti, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee e internazionali, collaborando se del caso anche con altri organismi orientati ai medesimi scopi. Può inoltre erogare, sulla base di specifici accordi tra le parti, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori”.
Il pagamento potrà essere effettuato SOLO DOPO OTTENIMENTO CAUSALE FARMACIA utilizzando i dati bancari forniti, che vedono come beneficiario Ebifarm presso Banco Bpm, con l’Iban IT69I0503403255000000006074.
N.B. Per assicurare la corretta attribuzione dei versamenti, la causale del bonifico deve includere determinati elementi.
È richiesto l’inserimento del Codice Azienda, assegnato da Ebifarm, seguito dal periodo di competenza del versamento. Quest’ultimo può essere indicato seguendo diverse formattazioni, a seconda che si tratti di un semestre, trimestre, mensilità o periodo personalizzato.
Se interessati, raccomandiamo di richieder il codice presso ebifarm@outlook.it per poter ottenere istruzioni per il pagamento del contributo relativo al 2° semestre 2023, e, una volta acquisito il codice, procedere all’iscrizione e al pagamento del contributo anche successivamente alla prevista scadenza del 16 gennaio pv
L’ottenimento del codice per la causale è fondamentale, in considerazione delle specifiche per la richiesta di adesione e versamento: di fatto è necessario che i vari componenti della causale siano separati da trattini (segno “meno” sulla tastiera, ndr) per evitare disguidi nella registrazione dei pagamenti.
Con riferimento al periodo di competenza del versamento, è necessario usare uno dei seguenti formati. Per un intero semestre AAAA-SEM-X, per un trimestre AAAA-TRIM-X, per una singola mensilità AAAA-MM, per un periodo arbitrario AAAA-MM-AAAA-MM. A titolo di esempio, per l’azienda con codice “FP012345”, per il secondo semestre 2023 il testo da inserire nella causale è FP012345-2023-SEM-2, per il primo trimestre 2024 FP099999-2024-TRIM-1 oppure FP012345-2024-01-2024-03. Mentre, per il solo mese di agosto 2024, il formato è FP012345-2024-08.
Per info ed approfondimenti vi invitiamo a scriverci su info@farma-service.com
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